PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per la impugnazione. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui.
CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE
Reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La domanda, in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove:
- ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo;
- ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato -ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido; o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente. La domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento. La domanda di ammissione può essere anche redatta direttamente presso lo Studio Legale Arduino.